Art. 5. Controlli 1. I controlli e le ispezioni di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 968/2006 sono effettuati da una Commissione, nominata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con successivo provvedimento del direttore generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati. 2. La Commissione di cui al comma precedente, se del caso, puo' effettuare controlli supplementari, oltre a quelli previsti al precedente comma 1, dandone preventiva informazione all'impresa interessata.