Art. 5.
                              Controlli
  1.  I  controlli  e le ispezioni di cui all'art. 25 del regolamento
(CE)  n.  968/2006  sono  effettuati da una Commissione, nominata dal
Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  con
successivo  provvedimento del direttore generale della trasformazione
agroalimentare e dei mercati.
  2.  La  Commissione  di  cui al comma precedente, se del caso, puo'
effettuare  controlli  supplementari,  oltre  a  quelli  previsti  al
precedente   comma 1,  dandone  preventiva  informazione  all'impresa
interessata.