IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  197,  lettera c),  del  decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art.
9,  lettera c),  della  legge  5 maggio  1976, n. 248, che prevede la
facolta'  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di
erogare  somme  a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire
allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del
28 gennaio  1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e
procedure  per  la  concessione  dei  contributi di cui alla legge n.
248/1976 sopracitata;
  Vista  la  circolare  n.  7  del  13 gennaio 1995 del Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione
dei  risultati  degli  studi e ricerche ammesse alla contribuzione e'
stata  elevata  al  2%  del  contributo  concesso, per ogni decade di
ritardo;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   del   17 maggio  2003,  n.  113,  recante  la
definizione  dei  criteri,  delle  modalita' e delle procedure per la
concessione  dei  contributi  di  cui  all'art.  197  del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
7 luglio 2006, n. 65510, con il quale e' stata disposta, sul capitolo
5023  (U.P.B.  2.1.1.0  -  C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro),
l'assegnazione,  in  termini di competenza e di cassa, della somma di
Euro 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2006;
  Rilevato  che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2007,
alla  individuazione  delle  tematiche  di  studio  o  intervento, da
ammettere  alla  contribuzione  di  cui  all'art. 197, lettera c) del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965 sopracitato;
  Considerato  che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda   ad   approfondire   le  conoscenze  scientifiche  in  materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente  diffusione  sia  ad  attivita' lavorative per le quali dette
conoscenze permangono insufficienti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'esercizio finanziario 2007, i contributi di cui all'art.
197,   lettera c),   del  testo  unico,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  1124/1965,  sono  concessi  per la
realizzazione di studi e interventi nelle seguenti tematiche:
    a)  predisposizione  di  buone  pratiche  per la protezione della
salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
    b)   individuazione   di   modelli   economici   di   valutazione
dell'impatto della organizzazione e gestione della salute e sicurezza
in azienda;
    c)  predisposizione  di  buone  pratiche  per la protezione della
salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di lavoro a progetto;
    d)   la   tutela   dei  lavoratori  dai  rischi  psico-sociali  o
ergonomici;
    e) predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento ambientale
o nello smaltimento dell'amianto;
    f)  predisposizione  e  divulgazione  di  campagne informative in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori
giovani;
    g)  predisposizione  e  divulgazione  di  campagne informative in
materia   di   salute   e  sicurezza  nei  confronti  dei  lavoratori
neo-comunitari o extracomunitari;
    h)  predisposizione  e  divulgazione  di  campagne informative in
materia  di  salute  e  sicurezza  nei  confronti  dei lavoratori dei
cantieri edili.
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione,  in  misura  pari  all'80%  del  costo  dello  studio  o
intervento proposto, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7
del presente decreto.