IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata; Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2006, n. 65510, con il quale e' stata disposta, sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di Euro 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2006; Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2007, alla individuazione delle tematiche di studio o intervento, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato; Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esercizio finanziario 2007, i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e interventi nelle seguenti tematiche: a) predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura; b) individuazione di modelli economici di valutazione dell'impatto della organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda; c) predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di lavoro a progetto; d) la tutela dei lavoratori dai rischi psico-sociali o ergonomici; e) predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento ambientale o nello smaltimento dell'amianto; f) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori giovani; g) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori neo-comunitari o extracomunitari; h) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori dei cantieri edili. 2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o intervento proposto, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7 del presente decreto.