Art. 3. 1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o intervento proposto. 2. Possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia. 3. Non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare. 4. E' vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o intervento cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell'attivita' e' ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa di riferimento.