Art. 3.
  1.   Sono  ammessi  a  presentare  programmi  progettuali  soggetti
pubblici  o  privati  con comprovate pregresse esperienze nel settore
oggetto dello studio o intervento proposto.
  2. Possono,    inoltre,    presentare   proposte   progettuali   le
associazioni  e/o  i  raggruppamenti  temporanei tra i soggetti sopra
indicati,  costituendi  o costituiti ai sensi della vigente normativa
in materia.
  3. Non  potranno  beneficiare  dei  contributi  le  imprese  che si
trovino   in  stato  di  liquidazione,  amministrazione  controllata,
concordato preventivo o procedura fallimentare.
  4. E'  vietato  il  subappalto  totale  e/o parziale dello studio o
intervento   cofinanziato.  La  delega  a  soggetti  terzi  di  parte
dell'attivita'  e'  ammessa  unicamente  nei  limiti  di  un  apporto
integrativo  e  non sostitutivo e secondo le modalita' previste dalla
vigente normativa di riferimento.