Art. 5.
  1.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera'
all'esame preliminare dei progetti di studio o intervento proposti al
fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalita'
di presentazione di cui al precedente art. 4.
  2.  La  valutazione  dei  progetti  di  studio  o  intervento sara'
effettuata  da un apposito Comitato istituito dal Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale, il quale valutera' preventivamente, ai
fini   dell'ammissibilita'   dei  progetti  di  studio  o  interventi
presentati,  la  congruita'  della  spesa  preventivata  in relazione
all'attivita'  proposta  e  agli  obiettivi  prefissati,  nonche'  la
congruita' dei tempi di realizzazione.
  3.  Il  Comitato  valutera'  i  progetti  di  studio  o  intervento
presentati sulla base dei seguenti criteri:
    a) originalita'  tecnico-scientifica  del  progetto proposto; per
tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    b) validita'  degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato
un punteggio non superiore a punti 10;
    c) validita'  della  metodologia di studio o intervento; per tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    d) curricula  del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro
sulla  tematica  oggetto dello studio o intervento proposto; per tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    e) previsione  di  azioni  di  divulgazione  dei  risultati dello
studio   o   validita'   ed   ampiezza   delle  campagne  informative
dell'intervento  proposto;  per  tale  requisito  sara'  assegnato un
punteggio non superiore a punti 10.