Art. 5. 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' all'esame preliminare dei progetti di studio o intervento proposti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalita' di presentazione di cui al precedente art. 4. 2. La valutazione dei progetti di studio o intervento sara' effettuata da un apposito Comitato istituito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale valutera' preventivamente, ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di studio o interventi presentati, la congruita' della spesa preventivata in relazione all'attivita' proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi di realizzazione. 3. Il Comitato valutera' i progetti di studio o intervento presentati sulla base dei seguenti criteri: a) originalita' tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; b) validita' degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; c) validita' della metodologia di studio o intervento; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro sulla tematica oggetto dello studio o intervento proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello studio o validita' ed ampiezza delle campagne informative dell'intervento proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10.