Art. 6.
  1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  -  accertata la
ricorrenza  dei  criteri  preventivi  di  cui  al  precedente art. 5,
comma 1  - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o
intervento nelle fasi di valutazione.
  2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto
o  intervento  il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale
formera' due distinte graduatorie di merito - rispettivamente per gli
studi  di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 2, comma 1 e per gli
interventi  di  cui  ai  punti  f,  g  ed  h dell'art. 2, comma 2 del
presente decreto - con l'indicazione della valutazione complessiva.
  3.  Le  graduatorie  di  cui al precedente comma saranno pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito
Internet  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
all'indirizzo «www.lavoro.gov.it».
  4. Sulla  base  delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla
contribuzione per l'esercizio finanziario 2007 gli studi o interventi
proposti  fino  alla  concorrenza  delle  somme di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 2 del presente decreto.