Art. 6. 1. La votazione complessiva sara' determinata - accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5, comma 1 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o intervento nelle fasi di valutazione. 2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o intervento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale formera' due distinte graduatorie di merito - rispettivamente per gli studi di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 2, comma 1 e per gli interventi di cui ai punti f, g ed h dell'art. 2, comma 2 del presente decreto - con l'indicazione della valutazione complessiva. 3. Le graduatorie di cui al precedente comma saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'indirizzo «www.lavoro.gov.it». 4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2007 gli studi o interventi proposti fino alla concorrenza delle somme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del presente decreto.