Art. 7. 1. I contributi saranno erogati in due quote nella misura rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo. 2. La prima quota - pari al 40% - sara' erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente documentazione: a) certificazione antimafia; b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in altri Stati dell'Unione europea, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; c) per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro il certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante. La documentazione potra' essere prodotta nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 157/1995; e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993) a copertura di un importo pari all'ammontare della prima quota medesima. La fideiussione, a pena di esclusione, dovra': prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile; prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito restera' vincolato per tutta la durata dello studio o intervento e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. La fideiussione, come sopra rilasciata, restera' valida ed efficace per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi dalla fine delle attivita' e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa mandataria o capofila del raggruppamento, dovra' recare l'espressa indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti. 3. La seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o intervento e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' - da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facolta' di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o intervento approvato. 5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.