Art. 7.
  1.   I  contributi  saranno  erogati  in  due  quote  nella  misura
rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.
  2.  La  prima  quota  - pari al 40% - sara' erogata a seguito della
stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente
documentazione:
    a) certificazione antimafia;
    b) certificato  di  iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione
avente  contenuto  equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale
dichiarazione   o  residente  in  altri  Stati  dell'Unione  europea,
contenente  dichiarazione  di  godimento  dei  diritti (regio decreto
16 marzo  1942,  n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura
antimafia  ai  sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e
integrazioni;  ovvero,  per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla
CCIAA,  atto  costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva
ai  sensi  degli  articoli 46  e  47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
    c) per  gli  enti  di  diritto  privato  senza  scopo di lucro il
certificato   penale,   non   anteriore   a   sei  mesi,  del  legale
rappresentante.  La documentazione potra' essere prodotta nelle forme
previste  dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
    d) per  le  associazioni  e/o  i raggruppamenti temporanei l'atto
costitutivo  dello  stesso  redatto ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 157/1995;
    e) fideiussione   bancaria   o   polizza   assicurativa   (ovvero
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale
di  cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993) a copertura
di  un  importo  pari  all'ammontare  della  prima quota medesima. La
fideiussione, a pena di esclusione, dovra':
      prevedere   espressamente   la   rinuncia  del  fideiussore  al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile;
      prevedere    espressamente    l'obbligo    incondizionato   del
fideiussore   ad  effettuare,  entro  quindici  giorni,  su  semplice
richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di
previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando
a  sollevare  qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento
del  premio  da  parte del soggetto garantito. Tale deposito restera'
vincolato  per  tutta  la durata dello studio o intervento e comunque
fino  a  quando  non  sia  stata  definita ogni eventuale eccezione o
controversia.
  La fideiussione, come sopra rilasciata, restera' valida ed efficace
per  l'importo  garantito,  fino a ventiquattro mesi dalla fine delle
attivita'  e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo
anticipato  da  parte  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale.
  Nel  caso  di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o
polizza  assicurativa  di  cui  sopra,  quand'anche resa dall'impresa
mandataria  o  capofila  del raggruppamento, dovra' recare l'espressa
indicazione  che  la  garanzia si intende prestata solidalmente e per
l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.
  3.  La  seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a seguito della
presentazione  dei  risultati  conclusivi dello studio o intervento e
del  rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del
Comitato  tecnico-scientifico  sulla  rispondenza  dei risultati agli
obiettivi  prefissati  nel  programma,  sulla  congruita' delle spese
sostenute   in   relazione   all'attivita'   svolta  e  ai  risultati
conseguiti,  e  previa  acquisizione  e  verifica di regolarita' - da
parte  degli uffici centrali o periferici di questo Ministero - della
documentazione  giustificativa  di spesa o degli eventuali impegni di
spesa  relativa  alla  totalita' del contributo concesso nonche' alla
parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
  4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la
facolta'   di   apportare   riduzioni   sul  contributo  concesso  in
proporzione   al  mancato  perseguimento  di  parte  degli  obiettivi
indicati nel progetto di studio o intervento approvato.
  5.  Le  erogazioni  di cui al comma precedente saranno assoggettate
alla  ritenuta  di  acconto  del  10% a titolo Irpef se corrisposte a
persone  fisiche  e  del  4%  a titolo Irpeg se corrisposte a persone
giuridiche,   sulla   base  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge
3 novembre  1982,  n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.