Art. 8.
  1.  I  risultati  conclusivi  degli studi o interventi ammessi e la
relativa  relazione  di  sintesi  dovranno essere presentati entro il
termine  previsto  nell'apposita  convenzione,  pena la riduzione del
contributo  concesso  nella misura del 2% del contributo medesimo per
ogni decade di ritardo.
  2. I  risultati  dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui
quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di
diffondere   i  risultati  degli  studi  e  interventi  ammessi  alla
contribuzione.