Art. 8. 1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo. 2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla contribuzione.