IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTERO DELLA SALUTE Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie; Visto il comma 810, lettera g), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha integrato il comma 10 del citato art. 50, prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di trasmissione; Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che gli archivi di cui al comma 9 del medesimo art. 50 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari; Ritenuto di procedere al primo avvio della rilevazione dei dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo in prosieguo e a regime il coinvolgimento dei soggetti interessati; Decreta: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. I dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione dei servizi sanitari e le modalita' di trasmissione telematica, sono definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.