Art. 2.
                      Programma di applicazione
  1.  Per  la  trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute,  stabilisce,  tramite accordi specifici con le singole
regioni,  le  date  di  decorrenza  degli  adempimenti  previsti  dal
presente decreto.