Art. 3. Revisione delle modalita' di trasmissione 1. In funzione degli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2007 Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio Il capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute Mastrocola