Art. 3.
              Revisione delle modalita' di trasmissione
  1.  In funzione degli esiti dell'applicazione delle disposizioni di
cui  all'art.  50,  del  decreto  legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni,  si  procedera',  ove  necessario,  con
successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2007


                              Il ragioniere generale dello Stato
                         del Ministero dell'economia e delle finanze
                                           Canzio

Il capo del Dipartimento della qualità
      del Ministero della salute
              Mastrocola