IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge  10 gennaio  2000,  n.  6,  di modifica alla legge
28 marzo  1991,  n.  113,  sulle  iniziative  per la diffusione della
cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;
  Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli
interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e
alle tecniche derivate;
  Considerato  che  lo  stanziamento  previsto per le finalita' della
legge  n.  6/2000 e' confluito nel Fondo unico per l'universita' e la
ricerca,  in attuazione dell'art. 93, comma 7 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Considerata  l'opportunita'  di  determinare  le  modalita'  per la
concessione  dei  contributi  nelle more del provvedimento di riparto
del predetto Fondo unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000
universita',  enti,  accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed
altre  istituzioni  pubbliche  e  private  che  abbiano tra i fini la
diffusione   della   cultura  tecnico-scientifica,  la  tutela  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico,  storico-scientifico,
tecnologico  ed  industriale  conservato  nel  nostro  Paese, nonche'
attivita'  di  formazione  e  di  divulgazione  al  fine di stimolare
l'interesse  dei  cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi
della  ricerca  e della sperimentazione scientifica, anche attraverso
l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
  Il  campo  di  intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle
scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
  I  progetti  sono  sostenuti  finanziariamente esclusivamente da un
contributo  che  non  puo'  coprire l'intero costo previsto nel piano
finanziario.
  Saranno   tenute  in  particolare  considerazione,  ai  fini  della
valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative
sostenute  finanziariamente  da una pluralita' di soggetti pubblici e
privati  cosi'  da  favorire  una  piu' ampia sinergia tra i soggetti
stessi e una migliore qualita' dei risultati.