Art. 2.
  Non sono ammissibili al contributo:
    a) progetti  troppo generici, non quantificati nell'importo e non
coerenti con i fini della legge;
    b) progetti  che  non indichino con chiarezza le modalita' per il
raggiungimento degli obiettivi;
    c) progetti che non indichino con chiarezza i destinatari;
    d)   progetti  che  non  abbiano coerenza tra obiettivi e risorse
complessive previste per il progetto;
    e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;
    f) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali;
    g)   progetti  che  siano  mera  reiterazione  di  proposte  gia'
finanziate negli anni precedenti.