Art. 2. Non sono ammissibili al contributo: a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge; b) progetti che non indichino con chiarezza le modalita' per il raggiungimento degli obiettivi; c) progetti che non indichino con chiarezza i destinatari; d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto; e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti; f) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali; g) progetti che siano mera reiterazione di proposte gia' finanziate negli anni precedenti.