Art. 3. Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento: a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere; b) progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca; c) progetti comunque coerenti con le finalita' della legge.