Art. 3.
  Per  la  realizzazione  dei  fini di cui sopra, sono individuate le
seguenti aree di intervento:
    a) progetti  presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti
botanici  e  dai  musei naturalistici o storico-scientifici, civici e
universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un
miglior  coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione
di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per
la  gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la
collaborazione  con  le  universita'  e  altre istituzioni italiane e
straniere;
    b) progetti  volti  alla  promozione  della  cultura  scientifica
presentati  da  istituti  scolastici  di  ogni ordine e grado diretti
anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo
della scienza, della tecnologia e quello della ricerca;
    c) progetti comunque coerenti con le finalita' della legge.