Art. 4.
  I  soggetti  proponenti  indicati  nell'art.  1  possono presentare
domanda di contributo per un solo progetto.
  Le  universita'  e gli enti pubblici e privati che si articolano in
piu'  strutture  possono  presentare,  attraverso  il  rappresentante
legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per
ciascuna delle strutture in cui si articolano.