Art. 4. I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto. Le universita' e gli enti pubblici e privati che si articolano in piu' strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.