Art. 7. Le istituzioni che ricevano il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attivita' svolte e dei risultati ottenuti nonche' la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge. Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresi' tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 8, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.