Art. 7.
  Le  istituzioni  che ricevano il contributo dovranno inviare, entro
tre  mesi  dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la
relazione  tecnico-scientifica delle attivita' svolte e dei risultati
ottenuti   nonche'   la   rendicontazione  delle  spese  sostenute  e
finanziate con il contributo previsto dalla legge.
  Le  predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresi' tenute
in   considerazione   dalla   commissione  di  cui  all'art.  8,  nel
procedimento  di  valutazione delle proposte in caso di presentazione
di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.