Art. 2.
                       Commercializzazione CE

    1.  I  prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea   o  della  Turchia,  ovvero  da  uno  degli  Stati  aderenti
all'Associazione   europea   di   libero   scambio  (EFTA)  firmatari
dell'accordo  SEE,  legalmente  riconosciuti  sulla  base  di norme o
regole  tecniche  applicate in tali Stati che permettono di garantire
un  livello  di  protezione,  ai  fini  della  sicurezza antincendio,
equivalente  a  quello  perseguito  dalla  presente regolamentazione,
possono  essere  impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.