Art. 2. Commercializzazione CE 1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.