IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

    Visto  il  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede
interventi  finanziari  a  sostegno delle imprese agricole colpite da
calamita'  naturali e da eventi climatici aversi (nuova normativa del
Fondo di solidarieta' nazionale);
    Visto  in  particolare il capo I del medesimo decreto legislativo
n.  102/2004  che  disciplina  gli  aiuti  per il pagamento dei premi
assicurativi;
    Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 31901);
    Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1857/2006, della Commissione del
15 dicembre   2006,   concernente  disposizioni  per  l'esenzione  di
notifica,  ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art.
88, paragrafo 3, del Trattato;
    Visto  il piano assicurativo agricolo 2007, approvato con decreto
27 dicembre 2006;
    Visto  l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente  le  modalita'  di individuazione dei valori assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione,  rilevati  dall'ISMEA  (Istituto  per  studi,  ricerca  e
informazioni sul mercato);
    Visto il proprio decreto 5 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 85, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
72  del  27 marzo  2007,  con  il quale sono stati stabiliti i prezzi
unitari  dei  prodotti  agricoli  delle  strutture  aziendali e delle
produzioni zootecniche, per le determinazione dei valori assicurabili
al mercato agevolato nell'anno 2007;
    Visto  l'art.  2,  comma 1, del medesimo decreto 5 marzo 2007, in
cui  sono  stabiliti  termini  e  le  modalita'  per la fissazione di
eventuali,  ulteriori  prezzi  dei  prodotti  ammessi  alla copertura
assicurativa  agevolata,  non riconducibili a quelli stabiliti con il
precedente provvedimento;
    Viste   le  richieste  di  determinazione  di  ulteriori  prezzi,
pervenute  dalle  regioni, dai consorzi di difesa e dalle cooperative
agricole esercenti l'attivita' di difesa;
    Viste le valutazioni e le determinazioni tecniche dell'ISMEA;
    Vista  la  comunicazione  6 aprile  2007  dell'AIA  (Associazione
nazionale   allevatori),   di   aggiornamento  e  integrazione  delle
convenzioni  per  la  determinazione  dei  costi di smaltimento delle
carcasse  di  capi delle razze bovine, bufaline, suine e ovi-caprine,
per l'anno 2007;
    Ritenuto   di   integrare  i  prezzi  di  mercato  stabiliti  con
precedente  provvedimento, sulla base dei dati pervenuti dall'ISMEA e
di  tenere  conto dell'aggiornamento e integrazione delle convenzioni
per lo smaltimento delle carcasse comunicate dall'AIA;

                              Decreta:

                           Articolo unico

    Per   la  quantificazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato
agevolato  nell'anno  2007,  sono  stabiliti i prezzi unitari massimi
riportati  nell'elenco allegato al presente decreto, che integrano e,
per  il  settore  zootecnico, integrano e aggiornano quelli contenuti
nel  precedente  elenco  allegato al decreto 5 marzo 2007, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  87,  alla  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 72, del 27 marzo 2007.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 17 maggio 2007
                                               Il Ministro: De Castro