Art. 2. Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe: A) Alicudi - Stromboli - Panarea: 1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci; 2) per le sole isole di Panarea Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che pur essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2006, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare; 3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 4) ai veicoli delle forze dell'ordine; B) Lipari - Vulcano: 1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2006, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune; 2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose; 3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo; 4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno; 5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; 7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali; C) Filicudi: 1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci; 2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.