Art. 2.
  Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
    A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
      1)  ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
      2)  per  le  sole  isole  di  Panarea Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori  elettrici  appartenenti ai proprietari di abitazioni che
pur  essendo  residenti  risultino  iscritti nei ruoli comunali delle
imposte  di  nettezza  urbana  del  comune di Lipari per l'anno 2006,
limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
      3)  agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per   occasionali   prestazioni   di   spettacolo,   per  convegni  e
manifestazioni  culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
      4) ai veicoli delle forze dell'ordine;
    B) Lipari - Vulcano:
      1)  agli  autoveicoli,  ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari  di  abitazioni  ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2006, limitatamente ad un
solo   veicolo   per   nucleo  familiare.  L'iscrizione  deve  essere
dimostrata   con  la  relativa  cartella  esattoriale  o  certificato
rilasciato dal comune;
      2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
      3)  agli  autoveicoli,  ciclomotori  e motocicli appartenenti a
persone  che  dimostrino  di  essere  in  possesso di prenotazione di
almeno  7  (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o
casa  privata;  ove  tali  residenze  fossero ubicate all'interno del
perimetro  urbano  di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o  pubblico  (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
      4)  ai  caravan  e  autocaravan  al  servizio  di  soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi
esistenti,  o  parcheggi  pubblici,  o  privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
      5)  agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo,  per  convegni  e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
      6)  alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
      7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione,   dovranno  scrupolosamente  attenersi  alle  ordinanze
locali;
    C) Filicudi:
      1)  ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di  esercizi  commerciali  con  l'obbligo  di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
      2)  agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo,  per  convegni  e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
      3)  agli  autoveicoli  appartenenti a persone che dimostrino di
essere  in  possesso  di  prenotazione  di  almeno  sette  giorni  in
struttura  alberghiera,  extralberghiera  o casa privata che dovranno
dimostrare  di  avere  la  possibilita'  di  un  parcheggio privato o
pubblico  (ove  esistente)  e  la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.