Art. 3.
  Sulle   isole   anzidette  possono  affluire  gli  autoveicoli  che
trasportano   invalidi,  purche'  muniti  dell'apposito  contrassegno
previsto  dall'art.  381  del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre  1992,  n.  495,  rilasciato  da una competente autorita'
italiana o estera.