Art. 5.
                              Sanzioni
  Chiunque  viola  i  divieti  al  presente  decreto e' punito con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da Euro 370 a
Euro 1.485  cosi'  come  previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto  del  Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come
arrotondati  ai  sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.