Art. 5. Sanzioni Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.