IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede per l'anno finanziario 2007 la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita' di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' a finalita' di finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita' e a finalita' di finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita' di sostegno; Visto l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che demandava a un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di richiesta di ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, nonche' le modalita' di riparto delle somme destinate dai contribuenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, che definiva, per l'esercizio finanziario 2006, le modalita' di destinazione del beneficio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Rilevata la necessita' di definire anche per il corrente anno finanziario, mediante apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita' di ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto nonche' le modalita' di tale riparto; Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute; Decreta: Art. 1. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge n. 296 del 2006. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it 2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1. 3. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2007 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. 4. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 13 aprile 2007, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 20 aprile 2007, di una nuova versione dell'elenco. 5. Entro il 30 giugno 2007, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. 6. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di decadenza dal beneficio, copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco e copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1. 7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 8. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2007 ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2008.