IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
                                e con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede per l'anno finanziario 2007 la destinazione, in base alla
scelta   del   contribuente,  di  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a  finalita'  di
sostegno  delle  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
delle  associazioni  di  promozione sociale, iscritte nei registri di
cui  all'art.  7  della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
nonche'   a  finalita'  di  finanziamento  agli  enti  della  ricerca
scientifica  e  dell'universita'  e a finalita' di finanziamento agli
enti della ricerca sanitaria;
  Visto  l'art.  1,  comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la
destinazione  in  base alla scelta del contribuente di una quota pari
al  5  per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche a
finalita' di sostegno;
  Visto  l'art.  1,  comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005,
che demandava a un decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministro della salute, di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
definizione  delle modalita' di richiesta di ammissione al beneficio,
la  definizione  delle liste dei soggetti ammessi al riparto, nonche'
le modalita' di riparto delle somme destinate dai contribuenti;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
20 gennaio  2006,  che definiva, per l'esercizio finanziario 2006, le
modalita' di destinazione del beneficio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'On.  Prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Rilevata  la  necessita'  di  definire  anche  per il corrente anno
finanziario,  mediante  apposito  decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita' di ammissione
al  beneficio,  la  definizione  delle  liste dei soggetti ammessi al
riparto nonche' le modalita' di tale riparto;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca e del
Ministro della salute;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Individuazione  dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera
a), della legge n. 296 del 2006.

  1.  I  soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 1234, lettera a), della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, che intendono partecipare al riparto
della  quota  del  5  per mille dell'imposta individuata dal medesimo
comma,  si  iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle
entrate.  L'iscrizione  si effettua esclusivamente in via telematica,
utilizzando  il  prodotto  informatico  reso disponibile nel sito web
della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
  2.  Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al
presente   decreto   e   prevede   una  autodichiarazione,  resa  dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei
requisiti  che  qualificano  il soggetto fra quelli contemplati dalla
disposizione di legge di cui al comma 1.
  3.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  sono  prese  in  considerazione
unicamente  le  domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il
30 marzo  2007  dai  soggetti interessati, anche per il tramite degli
intermediari   abilitati  alla  trasmissione  telematica  secondo  le
vigenti disposizioni di legge.
  4.  L'elenco  dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della
denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo,
e'  pubblicato  dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul
sito  di  cui  al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco
possono  essere  fatti  valere,  entro  il 13 aprile 2007, dal legale
rappresentante  dell'ente  richiedente,  ovvero  da  un suo delegato,
presso  la  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle entrate nel cui
ambito  territoriale  si  trova  il  domicilio  fiscale  del medesimo
soggetto. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di
iscrizione   segnalati,   l'Agenzia   delle   entrate  provvede  alla
pubblicazione,  sul  sito di cui al comma 1, entro il 20 aprile 2007,
di una nuova versione dell'elenco.
  5.  Entro  il  30 giugno  2007,  a  pena  di  decadenza,  i  legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma 4  spediscono,  con raccomandata a.r., alla Direzione regionale
dell'Agenzia  delle  entrate  nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio   fiscale   dei   medesimi   soggetti,   una  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  6. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di
decadenza    dal   beneficio,   copia   della   ricevuta   telematica
dell'avvenuta  trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione
nell'elenco  e  copia  fotostatica non autenticata di un documento di
identita'   del   sottoscrittore.   Il   modulo  della  dichiarazione
sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto.
La   presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva  e'  condizione
necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.
  7.  Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo
di  conservazione  di  cui  all'art.  3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  8.  L'Agenzia  delle  entrate  procede entro il 31 dicembre 2007 ai
controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive  di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43
e  71  della  legge  28 dicembre  2000,  n.  445.  I soggetti che non
risultano  in  possesso  dei  requisiti  previsti dalla norma ai fini
dell'iscrizione  negli  elenchi  sono esclusi dal riparto delle somme
del  5  per  mille  e depennati dall'elenco con provvedimento formale
della  competente  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle entrate.
L'elenco  definitivo  dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato
sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2008.