Art. 2. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettere b) e c), della legge n. 296 del 2006 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 27 marzo 2007, l'elenco, rispettivamente, degli enti della ricerca scientifica e dell'universita', purche' senza fini di lucro, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera b), della legge n. 296 del 2006, e degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera c), della medesima legge, indicandone per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. Gli elenchi sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.