Art. 2.
Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettere b)
                  e c), della legge n. 296 del 2006

  1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca ed il Ministro
della  salute  redigono  e  comunicano  in via telematica all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  27 marzo 2007, l'elenco, rispettivamente,
degli  enti  della  ricerca  scientifica  e dell'universita', purche'
senza fini di lucro, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera b), della
legge  n.  296 del 2006, e degli enti della ricerca sanitaria, di cui
all'art. 1, comma 1234, lettera c), della medesima legge, indicandone
per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Gli  elenchi  sono  pubblicati  dall'Agenzia  delle  entrate entro il
4 aprile 2007 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.