Art. 3. Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi 1. E consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu' di uno degli elenchi indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, purche' risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi. 2. I nominativi presenti in piu' elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.