Art. 3.
          Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi

  1.  E  consentita  la presenza di un medesimo nominativo in piu' di
uno degli elenchi indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto,
purche'  risulti  in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano
la presenza in ciascuno di essi.
  2.  I  nominativi  presenti  in piu' elenchi partecipano al riparto
della  quota  del  cinque  per  mille in ragione delle scelte dirette
operate nei rispettivi elenchi.