Art.5
                    Destinazione del 5 per mille

  1.  Il  contribuente  puo' destinare la quota del 5 per mille della
sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di
imposta 2006, apponendo la firma in uno dei tre appositi riquadri che
figurano    nei   modelli   di   cui   all'art.   4,   corrispondenti
rispettivamente   alle   tre   finalita'   individuate  dall'art.  1,
comma 1234,  della  legge  n.  296 del 2006. Puo' essere espressa una
sola  scelta  di  destinazione.  L'apposizione  della  firma  in piu'
riquadri rende nulle le scelte operate.
  2.  Negli  appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione
della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico
soggetto  cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille
della  sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il
codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.
  3. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando   un  codice  fiscale  corrispondente  ad  un  beneficiario
compreso  in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume
rilievo,  ai  fini  della destinazione delle somme, l'indicazione del
codice fiscale.
  4.  La  scelta  di  destinazione del 5 per mille di cui al presente
decreto  e  quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985
non sono in alcun modo alternative fra loro.