Art.5 Destinazione del 5 per mille 1. Il contribuente puo' destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, apponendo la firma in uno dei tre appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 4, corrispondenti rispettivamente alle tre finalita' individuate dall'art. 1, comma 1234, della legge n. 296 del 2006. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate. 2. Negli appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2. 3. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale. 4. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.