Art. 6. Riparto del 5 per mille 1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 5, comma 1, hanno altresi' indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 ed all'art. 5, comma 3, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del 5 per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.