Art. 6.
                       Riparto del 5 per mille

  1.  Ai  soggetti  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del comma 1234
dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006, definitivamente individuati
ai  sensi degli articoli 1, comma 8, e 2, spettano le quote del 5 per
mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver
apposto  la  firma  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1, hanno altresi'
indicato  il  codice  fiscale  dei  soggetti ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma 1  ed  all'art. 5,
comma 3,  ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale
ai  fini  della  destinazione  diretta  del  5 per mille ovvero abbia
indicato  un  codice  fiscale  che  risulti errato o riferibile ad un
soggetto  non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al
complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con
la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b) e c)
del  comma 1234  dell'art.  1  della  legge  n.  296  del  2006  sono
ripartite,  nell'ambito  delle  medesime finalita', in proporzione al
numero  complessivo  delle  destinazioni  dirette,  espresse mediante
apposizione  del  codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti
presenti negli elenchi.