Art. 7. Corresponsione del 5 per mille 1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2006, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2006 e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1237 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006: a) l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del totale delle scelte operate dai contribuenti, da destinare a favore dei soggetti indicati nel comma 1235 dell'art. 1 della citata legge. Tale importo non puo' comunque eccedere la somma di Euro 1.250.000, corrispondente allo 0,5 per cento del limite massimo di spesa fissato in 250 milioni di euro per l'anno 2008; b) gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche. 2. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi del precedente comma 1, lettera b), le quote calcolate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti dovranno essere proporzionalmente rideterminate mediante applicazione di un coefficiente di abbattimento che tenga conto sia dell'importo dello 0,5 per cento di cui al comma 1235 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sia dell'obbligo di non superare il limite di spesa normativamente fissato per l'anno 2008. 3. Le somme come sopra determinate sono iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. L'importo di cui alla lettera a) del comma 1, sara' ripartito tra gli aventi diritto secondo le modalita' che saranno fissate nell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 1236, della legge n. 296 del 2006. 5. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 saranno ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca, della salute e della solidarieta' sociale, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 6, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate. 6. Il Ministero della solidarieta' sociale, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute, per le finalita', rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.