Art. 7.
                   Corresponsione del 5 per mille

  1.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla base delle scelte operate dai
contribuenti   per  il  periodo  d'imposta  2006,  trasmette  in  via
telematica  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire,
sulla  base  degli  incassi  relativi  all'imposta sul reddito per le
persone  fisiche  per  il  periodo  d'imposta 2006 e nel rispetto dei
limiti  di  spesa di cui al comma 1237 dell'art. 1 della legge n. 296
del 2006:
    a)  l'importo  corrispondente allo 0,5 per cento del totale delle
scelte  operate  dai contribuenti, da destinare a favore dei soggetti
indicati  nel comma 1235 dell'art. 1 della citata legge. Tale importo
non puo' comunque eccedere la somma di Euro 1.250.000, corrispondente
allo 0,5 per cento del limite massimo di spesa fissato in 250 milioni
di euro per l'anno 2008;
    b) gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a
favore   dei   quali  i  contribuenti  hanno  effettuato  una  valida
destinazione  della  quota  del  5  per  mille della loro imposta sul
reddito per le persone fisiche.
  2.  Ai  fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi
del  precedente  comma 1,  lettera b),  le quote calcolate sulla base
delle    scelte   effettuate   dai   contribuenti   dovranno   essere
proporzionalmente   rideterminate   mediante   applicazione   di   un
coefficiente  di  abbattimento che tenga conto sia dell'importo dello
0,5 per cento di cui al comma 1235 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006,   sia   dell'obbligo   di  non  superare  il  limite  di  spesa
normativamente fissato per l'anno 2008.
  3.  Le  somme  come  sopra  determinate  sono  iscritte in bilancio
sull'apposito   fondo   nell'ambito  del  centro  di  responsabilita'
«Ragioneria  generale  dello  Stato»  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  L'importo  di  cui alla lettera a) del comma 1, sara' ripartito
tra  gli  aventi  diritto  secondo  le  modalita' che saranno fissate
nell'apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
previsto dall'art. 1, comma 1236, della legge n. 296 del 2006.
  5. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 saranno ripartiti
con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca,  della  salute e della
solidarieta'   sociale,   tra   gli   stati   di   previsione   delle
amministrazioni  di  cui  al  comma 6, sulla base dei dati comunicati
dall'Agenzia delle entrate.
  6.   Il   Ministero   della   solidarieta'  sociale,  il  Ministero
dell'universita'  e  della ricerca, il Ministero della salute, per le
finalita',  rispettivamente,  di  cui  alle  lettere a), b)  e c) del
comma 1234  dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, provvedono a
corrispondere  a  ciascun  soggetto  le somme spettanti, stabilite ai
sensi del comma 1.