IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto  l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
    Visto  l'art.  11,  commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
    Visti  gli  articoli 2  e  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
    Visto  l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
    Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art.
6, comma 6;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
    Visti  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   23 dicembre   1999   concernente   la
rideterminazione  dei  settori scientifico-disciplinari, e successiva
rettifica,  nonche'  il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  4 ottobre  2000  concernente la
rideterminazione       e       l'aggiornamento       dei      settori
scientifico-disciplinari    e    la    definizione   delle   relative
declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
    Vista  la  Dichiarazione  di  Bologna  del  19 giugno  1999  e  i
Comunicati  di  Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre
2003  e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei
sistemi dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  30 aprile  2004,  prot. 9/2004, relativo all'anagrafe
degli studenti ed al diploma supplement;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  27 gennaio  2005,  n. 15, e successive modificazioni,
relativo  alla  banca  dati offerta formativa e verifica del possesso
dei requisiti minimi;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  11 ottobre  2004 e successive modifiche, con il quale
sono  stati  costituiti  i tavoli tecnici al fine di rideterminare le
classi  dei  corsi  di  studio  ai  sensi del decreto ministeriale n.
270/2004,  composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle
facolta'  interessate  e  dai  presidenti  degli ordini professionali
interessati;
    Preso  atto,  in  particolare,  di quanto il Comunicato di Bergen
prevede  circa  gli  schemi  di  riferimento  per i titoli e circa la
specificazione  degli  obiettivi didattici in termini di risultati di
apprendimento attesi;
    Sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle universita' italiane
(CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del
decreto  ministeriale n. 270/2004 e vista la mozione della stessa del
7 marzo 2006;
    Visti  i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 14-15 e del 20-21-22 dicembre 2005 e nell'adunanza
dell'11 gennaio 2006;
    Visti   i   pareri   del   Consiglio   nazionale  degli  studenti
universitari (CNSU), del 1°-2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;
    Acquisiti  i  pareri  della VII commissione permanente del Senato
della  Repubblica e della VII commissione permanente della Camera dei
deputati,  resi  rispettivamente  il  21 febbraio 2006 ed il 1° marzo
2006;
    Considerato  che tra le classi dei corsi di laurea magistrale, di
cui  all'allegato,  sono  ricompresi  i corsi di laurea magistrale in
farmacia  e  farmacia  industriale  (classe  LM-13),  in  medicina  e
chirurgia  (classe LM-41), in medicina veterinaria (classe LM-42), in
odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), regolati da direttive
dell'Unione   europea,  che  non  prevedono  per  tali  corsi  titoli
universitari di primo livello;
    Ritenuta altresi' l'opportunita' di confermare per la classe LM-4
architettura  e  ingegneria  edile-architettura ai sensi dell'art. 6,
comma 3  del  decreto ministeriale n. 270/2004 la possibilita' per le
universita'  di  attivare  il  corso  di  studio  di  architettura  e
ingegneria  edile-architettura,  regolato  da  normative  dell'Unione
europea,  sulla base di un percorso formativo a ciclo unico di durata
quinquennale;
    Rilevato   che   il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca  16 marzo  2006  concernente  la
determinazione  delle classi di laurea magistrale e' stato restituito
con  osservazioni  dalla  Corte dei conti con nota del 5 maggio 2006,
prot.  n.  106/94,  e  che  lo  stesso e' stato ritirato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio
2006;
    Ritenuto  opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni
al testo del decreto stesso;
    Sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle universita' italiane
(CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale n. 270/2004;
    Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;
    Visto   il   parere   del   Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari (CNSU), dell'8 novembre 2006;
    Acquisiti  i  pareri  della VII commissione permanente del Senato
della  Repubblica e della VII commissione permanente della Camera dei
deputati,  resi  rispettivamente  il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio
2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Il  presente  decreto  definisce,  ai  sensi  dell'art.  4 del
decreto  ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di
laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce parte
integrante,  e  si  applica  a  tutte  le  universita'  statali e non
statali, ivi comprese le universita' telematiche.
    2.  Le  universita',  nell'osservanza  dell'art.  9  del predetto
decreto  ministeriale,  procedono all'istituzione dei corsi di laurea
magistrale  individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi
di  appartenenza.  Non  possono essere istituiti due diversi corsi di
laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attivita'
formative  dei  rispettivi  ordinamenti didattici non si differenzino
per almeno 30 crediti.
    3.   Qualora  l'ordinamento  didattico  di  un  corso  di  laurea
magistrale   soddisfi   i   requisiti   di   due  classi  differenti,
l'universita'  puo'  istituire  il  corso  di  laurea magistrale come
appartenente  ad  ambedue  le  classi,  fermo  restando  che ciascuno
studente  indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui
intende  conseguire  il  titolo  di studio. Lo studente puo' comunque
modificare  la  sua  scelta,  purche'  questa  diventi  definitiva al
momento dell'iscrizione al secondo anno.
    4.   I   regolamenti   didattici  di  ateneo,  disciplinanti  gli
ordinamenti  didattici  dei  corsi  di studio di cui al comma 1, sono
redatti  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui all'art. 11 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e del presente decreto.
    5.  In attuazione del comma 4 le universita' modificano i vigenti
regolamenti  didattici  di  ateneo  a  decorrere dall'anno accademico
2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno
accademico  2010/2011  le  classi  di  laurea specialistica di cui al
decreto  ministeriale  28 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del
23 gennaio   2001)   sono  soppresse,  fatto  salvo  quanto  previsto
nell'art. 7.
    6.  Le  modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile
per  assicurare  l'avvio  dei  corsi di laurea magistrale con i nuovi
ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
    7.  Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea
magistrale  ma  devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo
di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.
    8.  L'attivazione  di  corsi  di laurea magistrale afferenti alle
classi  di  cui  al  presente  decreto  deve prevedere la contestuale
disattivazione  da  parte  dell'ateneo  dei paralleli corsi di laurea
specialistica  afferenti  alle  classi di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000.
    9.  Le  universita' di norma attivano corsi di studio con i nuovi
ordinamenti   di   cui   al   presente   decreto,  mediante  apposite
deliberazioni,   ai   sensi   dell'art.   9,   comma 2,  del  decreto
ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270, tenendo conto delle esigenze
che  insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da
professori    o   ricercatori   inquadrati   nei   relativi   settori
scientifico-disciplinari  e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo
presso  altri  atenei  sulla  base  di specifiche convenzioni tra gli
atenei  interessati.  Nessun  professore  o ricercatore di ruolo puo'
essere  conteggiato  in  totale  piu'  di  due volte per insegnamenti
comunque  tenuti  in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale,
sia nel proprio che in altri atenei.