Art. 3.
    1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di
ateneo  determinano  un numero intero di crediti assegnati a ciascuna
attivita'  formativa,  specificando  quali  di essi contribuiscono al
rispetto   delle  condizioni  previste  negli  allegati  al  presente
decreto.   A  tale  scopo,  limitatamente  alle  attivita'  formative
previste  nell'art.  10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre
2004,    n.   270,   sono   indicati   il   settore   o   i   settori
scientifico-disciplinari   di   riferimento   e  il  relativo  ambito
disciplinare.
    2.  I  regolamenti  didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti  da  assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi
in  ambiti  disciplinari  per  i  quali  il  numero  stesso  non  sia
specificato nell'allegato.
    3.   Limitatamente   alle  attivita'  formative  caratterizzanti,
qualora negli allegati siano indicati piu' di tre ambiti disciplinari
per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei
relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun  corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad  almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso,
ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
    4.   Gli   ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea  devono
assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline
di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro
la  possibilita'  di un approfondimento critico degli argomenti anche
evitando  la  dispersione  del loro impegno su un numero eccessivo di
discipline,  di  insegnamenti  o dei relativi moduli. Devono altresi'
assicurare  agli  studenti  la  possibilita'  di  svolgere  tutte  le
attivita'   formative  di  cui  all'art.  10,  comma 5,  del  decreto
ministeriale  22 ottobre  2004, n. 270, fissando, per quelle previste
alle   lettere a)   e b),   un   numero   minimo  totale  di  crediti
rispettivamente pari a 8 e a 12.
    5.  Per  quanto  riguarda  le  attivita'  formative autonomamente
scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a) del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici
di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti
attivati  nell'ateneo,  consentendo anche l'acquisizione di ulteriori
crediti   formativi   nelle  discipline  di  base,  ove  previste,  e
caratterizzanti.
    6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la
tesi di laurea magistrale e' redatta in lingua straniera.
    7.  Nel  definire  gli  ordinamenti didattici dei corsi di laurea
magistrale,  le  universita'  specificano  gli obiettivi formativi in
termini  di  risultati  di  apprendimento  attesi, con riferimento al
sistema  di  descrittori  adottato  in sede europea e individuano gli
sbocchi   professionali   anche   con   riferimento   alle  attivita'
classificate dall'ISTAT.
    8.  Relativamente  al trasferimento degli studenti da un corso di
laurea  magistrale ad un altro, ovvero da un'universita' ad un'altra,
i  regolamenti  didattici  assicurano  il  riconoscimento del maggior
numero  possibile  dei  crediti gia' maturati dallo studente, secondo
criteri  e  modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di
laurea  magistrale  di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a
colloqui  per  la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
Il  mancato  riconoscimento  di  crediti  deve  essere  adeguatamente
motivato.
    9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia  effettuato  tra  corsi  di  laurea  magistrale appartenenti alla
medesima  classe,  la  quota  di crediti relativi al medesimo settore
scientifico-disciplinare  direttamente riconosciuti allo studente non
puo' essere inferiore al 50% di quelli gia' maturati. Nel caso in cui
il  corso di provenienza sia svolto in modalita' a distanza, la quota
minima  del  50%  e'  riconosciuta  solo  se  il corso di provenienza
risulta  accreditato  ai  sensi  del  regolamento ministeriale di cui
all'art.  2,  comma 148,  del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.