Art. 3.
1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di
ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna
attivita' formativa, specificando quali di essi contribuiscono al
rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente
decreto. A tale scopo, limitatamente alle attivita' formative
previste nell'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori
scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito
disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi
in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia
specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti,
qualora negli allegati siano indicati piu' di tre ambiti disciplinari
per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei
relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso,
ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono
assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline
di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro
la possibilita' di un approfondimento critico degli argomenti anche
evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di
discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi'
assicurare agli studenti la possibilita' di svolgere tutte le
attivita' formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste
alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti
rispettivamente pari a 8 e a 12.
5. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente
scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a) del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici
di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti
attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori
crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e
caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la
tesi di laurea magistrale e' redatta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
magistrale, le universita' specificano gli obiettivi formativi in
termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al
sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli
sbocchi professionali anche con riferimento alle attivita'
classificate dall'ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di
laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'universita' ad un'altra,
i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior
numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo
criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di
laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a
colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente
motivato.
9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla
medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore
scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non
puo' essere inferiore al 50% di quelli gia' maturati. Nel caso in cui
il corso di provenienza sia svolto in modalita' a distanza, la quota
minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di provenienza
risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui
all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.