Art. 4.
    1. Le   competenti   strutture  didattiche  determinano,  con  il
regolamento  didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli
insegnamenti  e  delle  altre attivita' formative di cui all'art. 12,
comma 2,  del  decreto  ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo
criteri   di   stretta  funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi
specifici del corso.
    2.   Le   universita'   garantiscono   l'attribuzione  a  ciascun
insegnamento   attivato  di  un  congruo  numero  intero  di  crediti
formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In
ciascun  corso  di  laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da
normative  dell'Unione  europea, non possono comunque essere previsti
in  totale  piu' dodici esami o valutazioni finali di profitto, anche
favorendo  prove  di  esame  integrate per piu' insegnamenti o moduli
coordinati.  In  tal  caso  i  docenti  titolari degli insegnamenti o
moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva
del  profitto  dello  studente con modalita' previste nei regolamenti
didattici  di  ateneo  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d), e
dell'art.   12,   comma 2,   lettera d),   del  decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270.
    3.  Nei  corsi  di  laurea  magistrale  a  ciclo unico, di durata
normale  di  5  o  6  anni,  il  numero  massimo  di esami e' fissato
rispettivamente in 30 e 36.
    4.  Gli  atenei  possono  riconoscere,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  5,  comma 7  del  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270,   le   conoscenze   e   le  abilita'  professionali  certificate
individualmente  ai sensi della normativa vigente in materia, nonche'
le  altre  conoscenze  e  abilita' maturate in attivita' formative di
livello   postsecondario   alla  cui  progettazione  e  realizzazione
l'universita'  abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi
universitari  riconoscibili  e'  fissato  per  ogni  corso  di laurea
magistrale  nel  proprio  ordinamento  didattico  e non puo' comunque
essere  superiore  a 40. Le attivita' gia' riconosciute ai fini della
attribuzione  di  crediti formativi universitari nell'ambito di corsi
di  laurea  non  possono  essere nuovamente riconosciute come crediti
formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.