Art. 5. 1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente. 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresi' per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attivita' formative di tipo individuale. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalita' previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'universita'.