Art. 5.
    1. Ciascun  credito  formativo  universitario dei corsi di laurea
magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
    2.  I  regolamenti  didattici  di ateneo determinano altresi' per
ciascun  corso  di  laurea  magistrale  la  quota dell'impegno orario
complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente
per  lo  studio  personale  o  per  altre attivita' formative di tipo
individuale.  Tale  quota  non puo' comunque essere inferiore al 50%,
dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste
attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
    3.  Gli  studenti  che  maturano 120 crediti secondo le modalita'
previste  nel  regolamento  didattico del corso di laurea magistrale,
ivi  compresi  quelli  relativi alla preparazione della prova finale,
sono  ammessi  a  sostenere la prova finale e conseguire il titolo di
studio   indipendentemente   dal   numero   di   anni  di  iscrizione
all'universita'.