Art. 5.
1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea
magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresi' per
ciascun corso di laurea magistrale la quota dell'impegno orario
complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente
per lo studio personale o per altre attivita' formative di tipo
individuale. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al 50%,
dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste
attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalita'
previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale,
ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale,
sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di
studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione
all'universita'.