Art. 6.
    1. I   regolamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea  magistrale
determinano  i  requisiti curricolari che devono essere posseduti per
l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art.
6,   comma 2  del  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004,  n.  270.
Eventuali  integrazioni  curricolari  in termini di crediti formativi
universitari  devono  essere  acquisite  prima  della  verifica della
preparazione individuale di cui al comma 2.
    2.  Il  regolamento  didattico  di  ateneo  fissa le modalita' di
verifica  della  adeguatezza  della  personale  preparazione  ai fini
dell'ammissione  al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6,
comma 2  e  dell'art.  11,  comma 7, lettera f), del predetto decreto
ministeriale.
    3.  L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale
puo'  prevedere  una  pluralita'  di  curricula  al  fine di favorire
l'iscrizione  di  studenti  in  possesso  di lauree differenti, anche
appartenenti  a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento
degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.