Art. 6.
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale
determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per
l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art.
6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi
universitari devono essere acquisite prima della verifica della
preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di
verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto
ministeriale.
3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale
puo' prevedere una pluralita' di curricula al fine di favorire
l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche
appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento
degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.