Art. 6. 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2. 2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale. 3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale puo' prevedere una pluralita' di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.