Art. 7.
1. Le universita' rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il
titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di
appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la
denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi
specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei
relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi
dell'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile
2004, prot. 9/2004, e successive integrazioni, come supplemento al
diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche
in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai
Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.