Art. 7.
    1. Le  universita'  rilasciano,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 1,
lettera a),  del  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004, n. 270, il
titolo  di  laurea  magistrale  con  la denominazione della classe di
appartenenza  e  del  corso  di laurea magistrale, assicurando che la
denominazione  di  quest'ultimo  corrisponda agli obiettivi formativi
specifici del corso stesso.
    2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio  non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei
relativi  titoli  che  facciano  riferimento  a curricula, indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
    3.  Le  universita'  provvedono  inoltre  a  rilasciare, ai sensi
dell'art.  11,  comma 8  del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270,  e  con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile
2004,  prot.  9/2004,  e successive integrazioni, come supplemento al
diploma  di  ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche
in  lingua  inglese  e secondo modelli conformi a quelli adottati dai
Paesi  europei,  le  principali  indicazioni  relative  al curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.