Art. 8.
    1. Ai  sensi  dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, le universita' assicurano la conclusione dei
corsi  di  studio  e  il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli
ordinamenti  didattici  previgenti,  agli  studenti  gia' iscritti ai
corsi  alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici
e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare
per  l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi
di cui al presente decreto.
    2.  Nel  primo  triennio  di  applicazione  del  presente decreto
modifiche   tecniche   alle   tabelle   delle   attivita'   formative
indispensabili  relative  alle  classi  di corsi di laurea magistrale
contenute  nell'allegato  sono  adottate  con  decreto  ministeriale,
sentito il CUN.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 16 marzo 2007
                                                   Il Ministro: Mussi

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 31