Art. 8.
1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, le universita' assicurano la conclusione dei
corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti ai
corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici
e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare
per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi
di cui al presente decreto.
2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto
modifiche tecniche alle tabelle delle attivita' formative
indispensabili relative alle classi di corsi di laurea magistrale
contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale,
sentito il CUN.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2007
Il Ministro: Mussi
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 31