Art. 8. 1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto. 2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attivita' formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2007 Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 31