IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  l'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti   gli  articoli 2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Visto  l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6,
comma 6;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   23 dicembre   1999   concernente   la
rideterminazione  dei  settori scientifico-disciplinari, e successiva
rettifica,  nonche'  il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  4 ottobre  2000  concernente la
rideterminazione       e       l'aggiornamento       dei      settori
scientifico-disciplinari    e    la    definizione   delle   relative
declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
  Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati
di  Praga  del  19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di
Bergen  del  20 maggio  2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi
dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
  Preso  atto,  in  particolare,  di  quanto  il Comunicato di Bergen
prevede  circa  gli  schemi  di  riferimento  per i titoli e circa la
specificazione  degli  obiettivi didattici in termini di risultati di
apprendimento attesi;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  30 aprile  2004,  prot. 9/2004, relativo all'anagrafe
degli studenti ed al diploma supplement;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  27 gennaio  2005,  n. 15, e successive modificazioni,
relativo  alla  banca  dati  offerta  formativa  e  alla verifica del
possesso dei requisiti minimi;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  11 ottobre  2004  e  successive modificazioni, con il
quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare
le  classi  dei  corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n.
270/2004,  composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle
facolta'  interessate  e  dai  presidenti  degli ordini professionali
interessati;
  Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per  quanto  riguarda  il  termine  di  cui  all'art. 13, comma 2 del
decreto  ministeriale  270/2004  e  vista  la  mozione  della  stessa
Conferenza del 7 marzo 2006;
  Visti  i  pareri  del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza
dell'11 gennaio 2006;
  Visti  i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione permanente del Senato
della  Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei
deputati,  resi  rispettivamente  il  21 febbraio 2006 ed il 1° marzo
2006;
  Rilevato    che    il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca  16 marzo  2006  concernente  la
determinazione  delle  classi  di  laurea  e'  stato  restituito  con
osservazioni  dalla Corte dei conti con nota del 5 maggio 2006, prot.
n.   106/1994  e  che  lo  stesso  e'  stato  ritirato  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio
2006;
  Ritenuto  opportuno  procedere  ad alcune modifiche ed integrazioni
nel testo del decreto stesso;
  Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per  quanto  riguarda  il  termine  di  cui  all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale n. 270/2004;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), dell'8 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione permanente del Senato
della  Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei
deputati,  resi  rispettivamente  il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio
2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto
ministeriale  22 ottobre  2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea
individuate  nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si
applica a tutte le universita' statali e non statali, ivi comprese le
universita' telematiche.
  2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del predetto decreto
ministeriale,   procedono   all'istituzione   dei   corsi  di  laurea
individuando,   in  sede  di  ordinamento  didattico,  le  classi  di
appartenenza.  Non  possono  essere  istituiti  due  diversi corsi di
laurea  afferenti alla medesima classe qualora le attivita' formative
dei  rispettivi  ordinamenti didattici non si differenzino per almeno
40 crediti.
  3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i
requisiti  di  due classi differenti, l'universita' puo' istituire il
corso  di  laurea  come  appartenente  ad  ambedue  le  classi, fermo
restando     che     ciascuno     studente    indica    al    momento
dell'immatricolazione  la  classe  entro  cui  intende  conseguire il
titolo di studio. Lo studente puo' comunque modificare la sua scelta,
purche' questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo
anno.
  4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici  dei  corsi  di  studio  di cui al comma 1, sono redatti in
conformita'   alle  disposizioni  di  cui  all'art.  11  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
  5.  In  attuazione  del comma 4 le universita' modificano i vigenti
regolamenti  didattici  di  ateneo  a  decorrere dall'anno accademico
2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno
accademico   2010/2011   le  classi  di  laurea  di  cui  al  decreto
ministeriale  4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre
2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'art. 7.
  6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per
assicurare  l'avvio  dei  corsi  di  laurea  con  i nuovi ordinamenti
all'inizio di ciascun anno accademico.
  7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma
devono  comunque  prevedere  l'adeguamento  contemporaneo  di tutti i
corsi di laurea attivati nella medesima classe.
  8. L'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al
presente  decreto  deve  prevedere  la  contestuale disattivazione da
parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi
di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
  9.  Le  universita'  di  norma attivano corsi di studio con i nuovi
ordinamenti   di   cui   al   presente   decreto,  mediante  apposite
deliberazioni,   ai   sensi   dell'art.   9,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  22  ottobre  2004, n. 270, tenendo conto delle esigenze
che  insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da
professori    o   ricercatori   inquadrati   nei   relativi   settori
scientifico-disciplinari  e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo
presso  altri  atenei  sulla  base  di specifiche convenzioni tra gli
atenei  interessati.  Nessun  professore  o ricercatore di ruolo puo'
essere  conteggiato  in  totale  piu'  di  due volte per insegnamenti
comunque  tenuti  in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale,
sia nel proprio che in altri atenei.