Art. 3.
  1.  Per  ogni  corso  di  laurea, i regolamenti didattici di ateneo
determinano   il  numero  intero  di  crediti  assegnati  a  ciascuna
attivita'  formativa,  specificando  quali  di esse contribuiscono al
rispetto   delle  condizioni  previste  negli  allegati  al  presente
decreto.   A  tale  scopo,  limitatamente  alle  attivita'  formative
previste  nelle  lettere a)  e b)  dell'art. 10, comma 1, del decreto
ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270, sono indicati il settore o i
settori  scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito
disciplinare.
  2.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo stabiliscono il numero di
crediti  da  assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi
in  ambiti  disciplinari  per  i  quali  il  numero  stesso  non  sia
specificato nell'allegato.
  3.  Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti, qualora
negli  allegati  siano  indicati  piu' di tre ambiti disciplinari per
ciascuno  dei  quali  non  sia stato specificato il numero minimo dei
relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun  corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad  almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso,
ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
  4.  Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare
agli  studenti  una  solida preparazione sia nelle discipline di base
che  in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilita' di un
approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione
del   loro   impegno   su  un  numero  eccessivo  di  discipline,  di
insegnamenti  o  dei relativi moduli. Devono altresi' assicurare agli
studenti  la possibilita' di svolgere tutte le attivita' formative di
cui  all'art.  10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero
minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.
  5.  Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente scelte
dallo  studente,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 5,  lettera a) del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici
di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti
attivati  nell'ateneo,  consentendo anche l'acquisizione di ulteriori
crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
  6.  I  regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la
prova finale e' sostenuta in lingua straniera.
  7.  Nel  definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le
universita'   specificano  gli  obiettivi  formativi  in  termini  di
risultati  di  apprendimento  attesi,  con  riferimento al sistema di
descrittori  adottato  in  sede  europea,  e  individuano gli sbocchi
professionali  anche  con  riferimento  alle  attivita'  classificate
dall'ISTAT.
  8.  Relativamente  al  trasferimento  degli studenti da un corso di
laurea   ad  un  altro,  ovvero  da  un'universita'  ad  un'altra,  i
regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero
possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e
modalita'  previsti  dal regolamento didattico del corso di laurea di
destinazione,  anche  ricorrendo  eventualmente  a  colloqui  per  la
verifica   delle  conoscenze  effettivamente  possedute.  Il  mancato
riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
  9.  Esclusivamente  nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe,
la    quota    di    crediti    relativi    al    medesimo    settore
scientifico-disciplinare  direttamente riconosciuti allo studente non
puo' essere inferiore al 50% di quelli gia' maturati. Nel caso in cui
il  corso di provenienza sia svolto in modalita' a distanza, la quota
minima  del  50%  e'  riconosciuta  solo  se  il corso di provenienza
risulta  accreditato  ai  sensi  del  regolamento ministeriale di cui
all'art.  2,  comma 148,  del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.