Art. 4.
  1.   Le   competenti   strutture  didattiche  determinano,  con  il
regolamento   didattico   del   corso   di   laurea,  l'elenco  degli
insegnamenti  e  delle  altre attivita' formative di cui all'art. 12,
comma 2,  del  decreto  ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo
criteri   di   stretta  funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi
specifici del corso.
  2.   Le   universita'   garantiscono   l'attribuzione   a   ciascun
insegnamento   attivato  di  un  congruo  numero  intero  di  crediti
formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In
ciascun  corso  di  laurea  non  possono  comunque essere previsti in
totale  piu'  di  20  esami  o  valutazioni finali di profitto, anche
favorendo  prove  di  esame  integrate per piu' insegnamenti o moduli
coordinati.  In  tal  caso  i  docenti  titolari degli insegnamenti o
moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva
del  profitto  dello  studente con modalita' previste nei regolamenti
didattici  di  ateneo  ai  sensi  dell'art. 11, comma 7, lettera d) e
dell'art. 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270.
  3.   Gli   atenei  possono  riconoscere,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  5,  comma 7  del  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270,   le   conoscenze   e   le  abilita'  professionali  certificate
individualmente  ai sensi della normativa vigente in materia, nonche'
le  altre  conoscenze  e  abilita' maturate in attivita' formative di
livello   post-secondario  alla  cui  progettazione  e  realizzazione
l'universita'  abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi
universitari  riconoscibili  e'  fissato per ogni corso di laurea nel
proprio  ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore a
60.