Art. 4. 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale piu' di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per piu' insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalita' previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e dell'art. 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilita' professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili e' fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore a 60.