Art. 5.
  1.  Ciascun  credito  formativo  universitario  dei corsi di laurea
corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
  2.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo  determinano altresi' per
ciascun  corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che
deve  rimanere  riservata a disposizione dello studente per lo studio
personale  o  per altre attivita' formative di tipo individuale. Tale
quota  non  puo' comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario
complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
  3.  Gli  studenti  che  maturano  180  crediti secondo le modalita'
previste  nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi
quelli  relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a
sostenere  la  prova  finale  e  a  conseguire  il  titolo  di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'universita'.