Art. 7.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  commi 5 e 6 del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, le universita' assicurano la conclusione dei
corsi  di  studio  e  il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli
ordinamenti  didattici  previgenti,  agli  studenti  gia' iscritti ai
corsi  alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici
e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare
per  l'iscrizione  ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al
presente decreto.
  2.   Nel  primo  triennio  di  applicazione  del  presente  decreto
modifiche   tecniche   alle   tabelle   delle   attivita'   formative
indispensabili  relative  alle  classi  di  corsi di laurea contenute
nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 16 marzo 2007
                                                   Il Ministro: Mussi

Registrato alla corte dei conti il 5 giugno 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 30