IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista  la  Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di studio
relativi  all'insegnamento  superiore  nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e, in particolare, l'art. VI.5;
  Vista  la  legge  11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  sul  riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento  superiore  nella  Regione  europea, fatta a Lisbona
l'11 aprile  1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e,
in particolare, l'art. 4;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, relativo al
regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di
istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento
del titolo di studio da essi rilasciato;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 2  e  3  del  citato  decreto
ministeriale n. 214/2004;
  Vista   l'istanza   presentata   dall'Universita'   di   Malta  per
l'ammissione  a procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dal
predetto   Ateneo   nella   sede  italiana  denominata  «Link  Campus
University», con sede in Roma;
  Visti   i  pareri  favorevoli  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero degli affari esteri;
  Visti i pareri espressi dal C.U.N. nelle adunanze del 4 maggio 2006
e del 14 dicembre 2006;
  Visto  il  parere  espresso  dal C.N.V.S.U. comunicato con nota del
1° marzo 2006, n. 132;
  Visti  i pareri resi dal Comitato regionale di coordinamento per il
Lazio nelle riunioni del 19 luglio 2006 e 11 aprile 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Sono  ammessi  a  riconoscimento  i  titoli  rilasciati dalla «Link
Campus University», sede in Italia dell'Universita' di Malta.