IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e, in particolare, l'art. VI.5; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, relativo al regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato; Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale n. 214/2004; Vista l'istanza presentata dall'Universita' di Malta per l'ammissione a procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dal predetto Ateneo nella sede italiana denominata «Link Campus University», con sede in Roma; Visti i pareri favorevoli del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri; Visti i pareri espressi dal C.U.N. nelle adunanze del 4 maggio 2006 e del 14 dicembre 2006; Visto il parere espresso dal C.N.V.S.U. comunicato con nota del 1° marzo 2006, n. 132; Visti i pareri resi dal Comitato regionale di coordinamento per il Lazio nelle riunioni del 19 luglio 2006 e 11 aprile 2007; Decreta: Art. 1. Sono ammessi a riconoscimento i titoli rilasciati dalla «Link Campus University», sede in Italia dell'Universita' di Malta.