Art. 2.
Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
                           23 luglio 2002
  1.  L'art. 2, comma 1, lettera a), n. 12 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
    «12)  Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica;».
  2.  L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  12  (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica). - 1. Il Dipartimento per la programmazione
e  il  coordinamento  della  politica  economica  e'  la struttura di
supporto che svolge le attivita' di:
    a) segreteria    del    Comitato    interministeriale    per   la
programmazione  economica  (CIPE),  che  comprende  lo svolgimento di
compiti operativi, di amministrazione, di coordinamento e di supporto
per  il  CIPE  e  per le commissioni e i comitati che operano in tale
ambito,  effettuando  a  tal  fine attivita' di raccordo con le altre
amministrazioni;
    b) regolazione dei servizi di pubblica utilita' non regolamentati
da  una  specifica autorita' di settore; coordinamento e monitoraggio
degli   investimenti   pubblici;   gestione   e   cura  dei  rapporti
istituzionali;
    c) analisi e valutazioni in materia di andamenti micro-economici,
macro-economici   e  relativi  interventi  di  politica  economica  e
finanziaria,  a  livello  nazionale,  comunitario  e  internazionale;
monitoraggio  degli  sviluppi  economici  correnti  e prospettici del
Paese nonche' di specifici settori produttivi e mercati.
  2.  Il Dipartimento si articola nell'Ufficio centrale di segreteria
del  CIPE  che  svolge  le  attivita'  di  cui al precedente comma 1,
lettera a)  e,  comunque,  per  quanto  non  diversamente previsto, i
compiti  gia' attribuiti al Servizio centrale di segreteria del CIPE,
e  nell'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e
per  il  coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici,
che svolge le attivita' di cui al precedente comma 1, lettera b).
  Presso  il  Dipartimento  opera  altresi', in posizione di raccordo
funzionale con il Capo del Dipartimento, l'Ufficio per l'analisi e il
coordinamento della politica economica che svolge le attivita' di cui
al precedente comma 1, lettera c).
  3.  Allo  scopo  di assicurare la funzionalita' del CIPE, presso il
Dipartimento   operano,   inoltre,   il   Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di
pubblica  utilita'  (NARS) e le relative strutture di supporto di cui
ai  punti 2.3 e 2.4 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 81, la
Segreteria  tecnica  della  cabina  di  regia  nazionale  e la Unita'
tecnica  finanza di progetto, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che, in
relazione  alle relative competenze, garantiscono il supporto tecnico
all'attivita'   del   CIPE.  Il  Dipartimento  assicura  il  raccordo
tecnico-operativo  di  tali organismi  con  il CIPE. A tale scopo e a
seguito   del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri
31 gennaio  2007, il NARS la Segreteria tecnica della cabina di regia
nazionale e la Unita' tecnica finanza di progetto, sono riorganizzate
con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4.  Il  Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e in non
piu'  di  dodici Servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale altresi'
di   un   consigliere   giuridico,  scelto  tra  i  magistrati  delle
giurisdizioni  superiori  ordinaria  ed  amministrativa, gli avvocati
dello  Stato,  i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei
alla  pubblica  amministrazione,  coadiuvato da consulenti ed esperti
nominati,  ai  sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo, a
valere  sul  contingente  determinato  con decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  per  le  esigenze  del  Dipartimento.  Al
Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo della legge
con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento.».
  3.  All'art.  5,  comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  23 luglio  2002,  al secondo periodo le parole «dodici
ulteriori  unita»  sono  sostituite dalle seguenti «tredici ulteriori
unita»  e  al  terzo periodo le parole «dodici unita» sono sostituite
dalle seguenti «tredici unita».