Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 1. L'art. 2, comma 1, lettera a), n. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente: «12) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;». 2. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica). - 1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e' la struttura di supporto che svolge le attivita' di: a) segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che comprende lo svolgimento di compiti operativi, di amministrazione, di coordinamento e di supporto per il CIPE e per le commissioni e i comitati che operano in tale ambito, effettuando a tal fine attivita' di raccordo con le altre amministrazioni; b) regolazione dei servizi di pubblica utilita' non regolamentati da una specifica autorita' di settore; coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici; gestione e cura dei rapporti istituzionali; c) analisi e valutazioni in materia di andamenti micro-economici, macro-economici e relativi interventi di politica economica e finanziaria, a livello nazionale, comunitario e internazionale; monitoraggio degli sviluppi economici correnti e prospettici del Paese nonche' di specifici settori produttivi e mercati. 2. Il Dipartimento si articola nell'Ufficio centrale di segreteria del CIPE che svolge le attivita' di cui al precedente comma 1, lettera a) e, comunque, per quanto non diversamente previsto, i compiti gia' attribuiti al Servizio centrale di segreteria del CIPE, e nell'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, che svolge le attivita' di cui al precedente comma 1, lettera b). Presso il Dipartimento opera altresi', in posizione di raccordo funzionale con il Capo del Dipartimento, l'Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica che svolge le attivita' di cui al precedente comma 1, lettera c). 3. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, presso il Dipartimento operano, inoltre, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e le relative strutture di supporto di cui ai punti 2.3 e 2.4 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 81, la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e la Unita' tecnica finanza di progetto, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che, in relazione alle relative competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attivita' del CIPE. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. A tale scopo e a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, il NARS la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e la Unita' tecnica finanza di progetto, sono riorganizzate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e in non piu' di dodici Servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale altresi' di un consigliere giuridico, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, coadiuvato da consulenti ed esperti nominati, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo, a valere sul contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo della legge con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento.». 3. All'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, al secondo periodo le parole «dodici ulteriori unita» sono sostituite dalle seguenti «tredici ulteriori unita» e al terzo periodo le parole «dodici unita» sono sostituite dalle seguenti «tredici unita».