Art. 3. Ufficio centrale di segreteria del CIPE 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami al «Servizio centrale di segreteria del CIPE» contenuti in disposizioni normative, provvedimenti, accordi o altri atti giuridici, si intendono riferiti all'«Ufficio centrale di segreteria del CIPE», nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.