Art. 3.
               Ufficio centrale di segreteria del CIPE
  1.  Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto e per quanto
non  diversamente  previsto,  i  richiami  al  «Servizio  centrale di
segreteria   del   CIPE»   contenuti   in   disposizioni   normative,
provvedimenti,  accordi o altri atti giuridici, si intendono riferiti
all'«Ufficio  centrale  di  segreteria  del  CIPE»,  nell'ambito  del
Dipartimento  per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.