IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Vista  la  legge  28 maggio  2007, n. 68, recante «Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio» e, particolarmente:
      l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non e'
richiesto  per  i  cittadini  stranieri che abbiano fatto ingresso in
Italia  per  visite,  affari, turismo o studio, qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
      l'art.  1,  comma 2,  in  base al quale lo straniero al momento
dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen,
entro  otto  giorni  dall'ingresso,  e'  tenuto  a  dichiarare la sua
presenza,  rispettivamente  all'autorita'  di frontiera o al questore
della  provincia  in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
    Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
    Visto  l'art.  109  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
    Ritenuto   di   dover   stabilire  le  modalita'  di  adempimento
dell'obbligo  di  cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007,
adottando   criteri   di   economicita'   ed   efficacia  dell'azione
amministrativa  di  cui  alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di
semplificazione  degli  adempimenti  a  carico degli utenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1.  Lo  straniero,  in  provenienza  diretta  da  Paesi  che  non
applicano  l'Accordo  di  Schengen,  assolve  l'obbligo di rendere la
dichiarazione  di  presenza  di  cui all'art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
    2.    L'adempimento    dell'obbligo    e'    attestato   mediante
l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.