Art. 2.
    1.  Lo  straniero,  in provenienza diretta da Paesi che applicano
l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto
giorni  dall'ingresso,  al  questore della provincia in cui si trova,
sul  modulo  allegato  che  costituisce parte integrante del presente
decreto,  ovvero,  se  alloggiato in una delle strutture ricettive di
cui  all'art.  109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773,  mediante  la  dichiarazione  prevista  dal comma 3 dello stesso
articolo.
    2.  L'adempimento  dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio
di  copia  della  dichiarazione,  che  dovra'  essere esibita ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.