Art. 2. 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo. 2. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.