Art. 4.
Attivita' di proposta per l'esame tecnico
1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente,
puo' formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza
Stato-citta' proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui
all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra
gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.
Roma, 27 luglio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Lanzillotta
Il Ministro dell'interno
Amato