Art. 3.
  1.  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti
terrestri  -  vigila  sulle  attivita' dell'organismo riconosciuto ai
sensi   dell'art.   9  del  decreto  n.  299/2001,  adottando  idonei
provvedimenti  ispettivi,  di  propria iniziativa ovvero su richiesta
dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di
cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  anche  mediante verifica a
campione  delle  certificazioni  rilasciate.  A  tal fine l'organismo
comunica  ogni  anno  all'Amministrazione  medesima le certificazioni
emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti
terrestri  -  dispone,  con  periodicita'  almeno  annuale, visite di
vigilanza  presso  l'organismo  notificato  RINA  S.p.a.  al  fine di
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti previsti e la regolarita'
delle operazioni svolte.