IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei
trasporti su strada;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n. 3821/85 relativo
all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su strada ed
il  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo del Consiglio
del  15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i  regolamenti  del  Consiglio  (CEE)  n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e
abroga il regolamento(CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1360/02  del 13 giugno 2002 della
Commissione,  che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento  (CEE)  n.  3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  432/2004  del  5 marzo 2004 della
Commissione,  che  adegua  per l'ottava volta al progresso tecnico il
regolamento  (CEE)  n.  3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
  Vista  la  legge  25 marzo  1997,  n.  77,  recante disposizioni in
materia  di  camere di commercio ed in particolare l'art. 3, comma 4,
che   ha   innovato   la  disciplina  normativa  della  verificazione
periodica,   prevedendo   che   le  modifiche  ed  integrazioni  alla
disciplina  suddetta  siano  adottate  mediate  decreti del Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato in conformita' ai
criteri stabiliti al medesimo comma;
  Vista  la  legge  15 marzo  1991,  n.  59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50,  relativi  all'attribuzione  delle  funzioni degli uffici metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'art.  29,  comma 2,  relativo  alla facolta' da parte del Ministero
delle  attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  concernente  il  trasferimento alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernente,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernente  il  trasferimento  alle  Camere di commercio, industria,
artigianato  e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici;
  Vista  la  legge  regionale  20 maggio  2002,  n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdotaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio 2003 n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il  trasferimento  alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici metrici
provinciali  e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il  decreto  31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni
attuative   del   regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio  del
24 settembre  1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio,  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel settore dei
trasporti su strada ed in particolare l'art. 3, comma 7;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli
uffici  metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a
decorrere  dal  1° gennaio  2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che  attribuisce  le  funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Vista  la  circolare  3 agosto  2006,  n. 2/2006 DGAMTC concernente
l'applicazione  dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005 ed
in  particolare  il punto 5) che rinvia ad una successiva, completa e
organica disciplina della materia;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri;
  Ravvisata  l'esigenza  di  assicurare l'uniforme applicazione delle
disposizioni  contenute nel Regolamento (CE) n. 3821/85, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  raccordandole con quelle gia' svolte
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Considerata  la  necessita'  di  dettare  disposizioni nazionali in
materia,  in  vista  di  un  complessivo  riassetto della materia che
consenta   l'applicazione   dei  principi  di  semplificazione  e  di
sussidiarieta'   da  parte  dalle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
  Considerato   altresi'   di  dare  piena  attuazione  al  principio
comunitario   di   libera  concorrenza  per  assicurare  agli  utenti
un'effettiva  facolta'  di scelta e di comparazione delle prestazioni
offerte   sul   mercato   e   di  favorire  un  assetto  maggiormente
concorrenziale  nel  settore  del  montaggio  e dell'esecuzione degli
interventi tecnici sui tachigrafi digitali;
  Vista  la  comumcazione  al  Garante  per  la  protezione  dei dati
personali;
.sP,
                             A d o t t a
                        il presente decreto:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le modalita' di omologazione
dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte
tachigrafiche  nonche'  i  requisiti  che  i  Centri  tecnici  devono
possedere  per  il  primo  montaggio,  l'attivazione e gli interventi
tecnici dei tachigrafi digitali.