Art. 10.
                  Registro degli interventi tecnici

  1.  I  soggetti  di cui alle lettere c), d) dell'art. 4 e quelli di
cui  alle  lettere a)  e b) dello stesso articolo che hanno esteso la
propria  attivita'  agli  interventi  tecnici,  debbono  custodire un
registro,   in   conformita'   di   quanto  specificato  al  punto  4
dell'allegato  al  presente decreto, con tutti gli interventi tecnici
effettuati.   Il   registro  puo'  essere  realizzato  con  procedure
informatiche.