Art. 10. Registro degli interventi tecnici 1. I soggetti di cui alle lettere c), d) dell'art. 4 e quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo che hanno esteso la propria attivita' agli interventi tecnici, debbono custodire un registro, in conformita' di quanto specificato al punto 4 dell'allegato al presente decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro puo' essere realizzato con procedure informatiche.