Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici 1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale. 2. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui al punto 5 dell'allegato del presente decreto. 3. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 1. I sigilli di protezione debbono essere applicati in conformita' a quanto specificato al punto 6 dell'allegato al presente decreto. 4. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli di protezione ove previsti, devono essere effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, subordinata al parere della Camera di commercio, previa richiesta motivata da parte del titolare del Centro tecnico. 5. Il titolare del Centro tecnico e' responsabile della conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonche' delle carte tachigrafiche dell'officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del Centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza. 6. Salvo nel caso di montaggi di tachigrafi digitali durante la fabbricazione di veicoli o delle carrozzerie o della loro attivazione, e' necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato al punto 7 dell'allegato. 7. Il Centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalita' di cui al presente decreto. Questi dati devono essere conservati per almeno tre anni successivi al loro scaricamento. 8. Le verifiche periodiche delle apparecchiature di intervento tecnico sono effettuate dalla Camera di commercio competente per territorio che puo' avvalersi di laboratori che offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale. Le condizioni e le modalita' di utilizzo dei suddetti laboratori, secondo parametri di efficacia, trasparenza e imparzialita', sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.