Art. 11.
               Prescrizioni per gli interventi tecnici

  1.  Gli  interventi  tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati
nell'osservanza  di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B
del   regolamento  (CEE)  n.  3821/85.  In  aggiunta  si  seguono  le
istruzioni  o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal
fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.
  2.  La  targhetta  di  montaggio,  da  applicare  dopo  determinati
interventi  tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui
al punto 5 dell'allegato del presente decreto.
  3. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e
contrassegnati  dal  centro tecnico nei casi previsti dal regolamento
di  cui al precedente comma 1. I sigilli di protezione debbono essere
applicati   in   conformita'   a   quanto   specificato  al  punto  6
dell'allegato al presente decreto.
  4. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli
di  protezione  ove previsti, devono essere effettuati nei locali del
Centro  tecnico.  In  casi  eccezionali  possono essere effettuati in
locali   esterni,   con   autorizzazione   specifica  del  Ministero,
subordinata  al  parere  della  Camera di commercio, previa richiesta
motivata da parte del titolare del Centro tecnico.
  5.   Il   titolare   del   Centro  tecnico  e'  responsabile  della
conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonche'
delle   carte   tachigrafiche   dell'officina,   necessarie  per  gli
interventi  tecnici.  Qualsiasi  smarrimento,  perdita  o  furto deve
essere  tempestivamente  comunicato,  da  parte  del responsabile del
Centro  tecnico,  al Ministero ed alla Camera di commercio competente
per  territorio.  In  caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia
alle autorita' di pubblica sicurezza.
  6.  Salvo  nel  caso  di montaggi di tachigrafi digitali durante la
fabbricazione   di   veicoli   o   delle  carrozzerie  o  della  loro
attivazione,   e'   necessario  rilasciare  un  rapporto  di  ciascun
intervento  tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al
modello riportato al punto 7 dell'allegato.
  7.  Il Centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati,
la  creazione  di  una  copia  di  sicurezza  e  la conservazione dei
registri   archiviati   nella   memoria   delle  carte  tachigrafiche
dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalita' di cui
al  presente decreto. Questi dati devono essere conservati per almeno
tre anni successivi al loro scaricamento.
  8.  Le  verifiche  periodiche  delle  apparecchiature di intervento
tecnico  sono  effettuate  dalla  Camera  di commercio competente per
territorio  che  puo' avvalersi di laboratori che offrano garanzia di
indipendenza e di qualificazione tecnico professionale. Le condizioni
e le modalita' di utilizzo dei suddetti laboratori, secondo parametri
di  efficacia,  trasparenza  e  imparzialita',  sono  determinate con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.