Art. 12. Trasferimento dei dati nella memoria dell'apparecchio di controllo 1. I Centri tecnici dei soggetti citati alle lettere c) e d) dell'art. 4, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di dati contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in conformita' all'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il trasferimento di dati ai quali si riferisce il comma precedente deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell'unita' elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato e' necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere accertato che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticita' e integrita', secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto. 3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato, per un anno dalla data del trasferimento; trascorso tale periodo devono essere distrutti. 4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui figuri: a) la data di distruzione; b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono stati trasferiti; c) il numero di identificazione del veicolo (VIN) da cui sono stati trasferiti; d) il numero di serie dell'unita' elettronica di bordo da cui sono stati trasferiti; e) il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto; f) il metodo di distruzione; g) la persona che ha effettuato la distruzione. 5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all'art. 10, con le stesse modalita' previste per gli interventi tecnici. 6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l'intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti: a) l'accesso all'apparecchiatura informatica utilizzata e' protetto da una chiave; b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave; 7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il Centro tecnico comunica alla ditta di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati la disponibilita' degli stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta scritta con una delle seguenti modalita', a scelta dell'impresa: a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un suo delegato; b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza; c) invio per posta raccomandata. 8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte della impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta dell'autorita' competente. L'invio dei dati trasferiti deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, il Centro tecnico rilascera', in duplice copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali viene spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. 9. Per ciascun invio dei dati trasferiti effettuato, il Centro tecnico conservera' un file con le seguenti informazioni: a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti; b) rapporto sui dati trasferiti; c) dettagli sulla carta tachigrafica dell'impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell'impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la carta, periodo di validita); d) data di invio; e) tipo di invio; f) conferma di ricevimento. 10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del Centro tecnico, lo stesso Centro rilascera' in duplice copia un certificato di intrasferibilita' secondo il modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali sara' spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il Centro tecnico dovra' custodire copia dei certificati emessi per un periodo di cinque anni. 11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa attivita' ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorita' competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.