Art. 12.
 Trasferimento dei dati nella memoria dell'apparecchio di controllo

  1.  I  Centri  tecnici  dei  soggetti  citati  alle lettere c) e d)
dell'art.  4,  oltre  agli  interventi  tecnici previsti dal presente
decreto,  devono  poter  eseguire  i  trasferimenti di dati contenuti
nella  memoria dell'apparecchio di controllo al solo fine di renderli
disponibili   alla   ditta   di  trasporti  cui  sono  destinati,  in
conformita' all'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
  2.   Il   trasferimento   di   dati   ai   quali  si  riferisce  il
comma precedente  deve  essere  effettuato prima della sostituzione o
del  ritiro  dell'unita'  elettronica  di  bordo di un apparecchio di
controllo  attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento
realizzato  e'  necessario  effettuare  una  copia  di  sicurezza  su
supporto   informatico.   Avvenuto   il  trasferimento,  deve  essere
accertato  che  i  dati  trasferiti  contengano tutti gli elementi di
sicurezza  comprovanti  la loro autenticita' e integrita', secondo le
disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto.
  3.  I  file  informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di
sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al
punto  8  dell'allegato,  per  un  anno dalla data del trasferimento;
trascorso tale periodo devono essere distrutti.
  4.  Per  ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui
figuri:
    a) la data di distruzione;
    b) il  numero  di  immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono
stati trasferiti;
    c) il  numero  di  identificazione  del veicolo (VIN) da cui sono
stati trasferiti;
    d) il  numero  di  serie  dell'unita' elettronica di bordo da cui
sono stati trasferiti;
    e) il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto;
    f) il metodo di distruzione;
    g) la persona che ha effettuato la distruzione.
  5.  Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non
portati  a  termine,  devono  essere  riportati  nel  registro di cui
all'art.  10,  con  le  stesse  modalita' previste per gli interventi
tecnici.
  6.  Le  apparecchiature  utilizzate  per  i  trasferimenti dei dati
devono  essere  compatibili  con  i  tachigrafi  digitali  su  cui si
effettua  l'intervento.  Esse  inoltre  devono  contenere  i seguenti
requisiti:
    a) l'accesso   all'apparecchiatura   informatica   utilizzata  e'
protetto da una chiave;
    b) nel  caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche
l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave;
  7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il Centro tecnico
comunica alla ditta di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di
dati  la disponibilita' degli stessi. La consegna dei dati trasferiti
avviene  a  seguito  di  una richiesta scritta con una delle seguenti
modalita', a scelta dell'impresa:
    a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un
suo delegato;
    b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;
    c) invio per posta raccomandata.
  8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte della
impresa  di  trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o di
qualsiasi  altra  impresa che abbia un blocco di dati precedente o su
richiesta dell'autorita' competente. L'invio dei dati trasferiti deve
essere   effettuato   in   modo   da  garantire  la  sicurezza  delle
informazioni.  Inoltre,  il  Centro  tecnico  rilascera',  in duplice
copia,  un  rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di
cui  al  punto  8  dell'allegato al presente decreto, una delle quali
viene spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.
  9.  Per  ciascun  invio  dei  dati trasferiti effettuato, il Centro
tecnico conservera' un file con le seguenti informazioni:
    a) richiesta  o  richieste  scritte  della  o  delle  imprese  di
trasporti;
    b) rapporto sui dati trasferiti;
    c) dettagli  sulla  carta  tachigrafica dell'impresa di trasporti
alla  quale  sono  stati  inviati  i dati trasferiti (numero di carta
tachigrafica,  nome  dell'impresa,  indirizzo,  Stato  membro  che ha
rilasciato la carta, periodo di validita);
    d) data di invio;
    e) tipo di invio;
    f) conferma di ricevimento.
  10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi
a  disposizione  del  Centro  tecnico, lo stesso Centro rilascera' in
duplice  copia un certificato di intrasferibilita' secondo il modello
di  cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali
sara'  spedita  con  raccomandata  alla ditta di trasporti. Il Centro
tecnico  dovra' custodire copia dei certificati emessi per un periodo
di cinque anni.
  11.  Tutti  i  dati  trasferiti, i documenti formati durante questa
attivita'  ed  i  registri  degli  stessi  sono  a disposizione delle
autorita'   competenti  in  materia  di  sorveglianza  sul  trasporto
terrestre.