Art. 13.
                            Sorveglianza

  1.  La  sorveglianza  sui  centri  tecnici  di  cui  all'art.  4 e'
esercitata  dalle  Camere di commercio ed e' finalizzata a verificare
che  siano  adempiuti  gli  obblighi  previsti  nel  provvedimento di
autorizzazione.  La stessa e' effettuata, con cadenza almeno annuale,
mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.
  2.  Il Centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini
della  sorveglianza,  ai  luoghi  di fabbricazione, di ispezione e di
prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie e in particolare:
    a) la documentazione tecnica;
    b) i  dati  relativi  alle  operazioni  di  primo  montaggio e di
taratura effettuate, nonche' la documentazione relativa al sistema di
qualita', ove previsto.
  3.  Al  Centro  tecnico  deve  essere  rilasciato il rapporto delle
visite  effettuate.  Copia  di tale rapporto deve essere trasmessa al
Ministero.