Art. 13. Sorveglianza 1. La sorveglianza sui centri tecnici di cui all'art. 4 e' esercitata dalle Camere di commercio ed e' finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione. La stessa e' effettuata, con cadenza almeno annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate. 2. Il Centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie e in particolare: a) la documentazione tecnica; b) i dati relativi alle operazioni di primo montaggio e di taratura effettuate, nonche' la documentazione relativa al sistema di qualita', ove previsto. 3. Al Centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia di tale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.